Statuto
redatto in Genova, piazza Invrea 5, il 20 gennaio 2016 presso il notaio dottor Raffaele Nicolini
DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE
Art. 1
Per iniziativa di studiosi dei settori della medievistica in ambito storico, letterario ed archeologico è costituita una Libera Associazione, ai sensi degli articoli 36 e ss. c.c., denominata “CENTRO DI STUDI STORICI SUI GENOVESI IN OLTREMARE (CeSGO) ONLUS”.
II Centro è un’ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e successive modifiche.
Art. 2
II Centro ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.
II Centro è un ente di diritto privato, senza fini di lucro, apolitico ed aconfessionale che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative.
SEDE
Art. 3
II Centro ha sede legale in Genova, Piazza Campetto n. 10/43.
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso Comune non comporterà alcuna variazione nè allo statuto né ai regolamenti interni.
SCOPO E FINALITA’
Art. 4
II Centro, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidariet àsociale e svolge la propria attività nei seguenti settori:
= formazione;
= tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1089/1939 nonché dei beni e biblioteche di cui al D.P.R. 1409/1963 (e successive modifiche);
= promozione della cultura, dell’arte e della conoscenza storica.
È obiettivo del Centro evidenziare l’esperienza genovese attraverso lo studio degli insediamenti, dei contatti, del ruolo delle famiglie, dello sviluppo culturale ed economico del modello che si era formato nel Medioevo e della sua diffusione; ovvero, valorizzare processi storici e culturali che rappresentano la premessa, il fondamento e i fattori della continuità del ruolo della città e della presenza genovese nel Mediterraneo e nel Mondo.
II Centro non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal D.L. 460/1997.
Per il conseguimento dei propri scopi, il Centro, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
SOCI – PROCEDIMENTO PER L’AMMISSIONE – DIRITTI E DOVERI – DI-
MISSIONI – MOROSITA’ – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: SOSPENSIONE
TEMPORANEA ED ESPULSIONE
Art. 5
Possono fare parte del Centro tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di rispettare i regolamenti interni e il presente Statuto. Il Centro è composto da Soci fondatori ordinari, onorari, sostenitori e simpatizzanti.
Sono Soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione del Centro e, quindi, tutti coloro che hanno promosso, sostenuto e ordinato la costituzione del Centro stesso.
Sono Soci ordinari coloro che, avendo presentato domanda, sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo che deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, devono aver
compiuto diciotto anni, hanno l’obbligo di pagare la quota annuale ed hanno diritto di voto.
Sono Soci onorari le persone fisiche e gli enti ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo, chiamati a condividere le finalità del Centro; sono esenti dal pagamento della quota annuale.
Sono Soci sostenitori coloro che sostengono con contributi regolari o straordinari il Centro e che verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che decider entro trenta giorni.
Sono Soci simpatizzanti coloro che condividono gli scopi ideali e desiderano aiutare il Centro e raggiungere detti scopi con contributi specifici.
La qualifica di Socio è personale e non trasmissibile.L’attività volontaria dei Soci non può essere retribuita in alcun modo; il Centro, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute, previa esibizione delle relative pezze giustificative.
Art.6
Possono diventare soci tutti coloro che desiderano far parte del Centro e che dichiarino di riconoscersi nelle finalità, nei metodi e nei valori indicati nel presente Statuto. Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo. L’ammissione al Centro non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.
Art. 7
I soci hanno tutti uguali diritti, e precisamente hanno diritto:
= di partecipare all’assemblee e di votare, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
= di partecipare alle attività promosse dal Centro;
= di usufruire di tutti i servizi messi a disposizione del Centro; = di conoscere i programmi con i quali il Centro intende attuare gli scopi sociali.
Ogni Socio ha il dovere di attenersi alle norme statutarie, di rispettare le decisioni degli organi Sociali e di concorrere alla loro attuazione, nonché di provvedere al versamento della quota associativa stabilita che dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
Art . 8
La qualità di Socio si perde per recesso, morte o per esclusione deliberata dall’Assemblea in caso di morosità o di indegnità del Socio a causa di attività pregiudizievole al Centro o incompatibile con le finalità della stessa.
II Centro vincola il Socio annualmente.
E’ comunque esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
In caso di recesso il Socio deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed in ogni caso è tenuto al versamento della quota dell’anno in corso.
In caso di morosità il Socio moroso chiamato al pagamento delle quote entro un termine fissato dal Consiglio Direttivo all’inizio dell’esercizio Sociale, trascorso inutilmente il quale il Consiglio può proporre all’Assemblea di cessare il rapporto del Socio con il Centro.
II Socio che contravviene alle norme statutarie o che ostacola l’attuazione e il raggiungimento degli scopi associativi è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:
= ammonizione e sospensione temporanea, che priva il Socio, per un determinato periodo, dei diritti inerenti alla sua qualifica;
= espulsione.
PATRIMONIO
Art. 9
I1 Centro trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
= dalle quote associative e ordinarie annuali, fissate dal Consiglio direttivo;
= dalle quote associative di sostegno in caso di fabbisogno;
= dalle donazioni, eredità , lasciti testamentari e legati, e comunque, dai beni o contributi che pervengono al Centro a qualsiasi titolo;
= dalle sovvenzioni di enti pubblici;
= dai rimborsi derivanti da convenzioni (entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse con gli scopi istituzionali);
= dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione;
= dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
= da ogni altra entrata che concorra a incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
II fondo patrimoniale del Centro è indivisibile.
ORGANI
Art. 10
Sono organi del Centro:
= l’Assemblea dei Soci;
= il Consiglio Direttivo;
= il Presidente;
= il Vice Presidente;
= il Tesoriere;
= il Segretario;
= il Vice Segretario;
= il Collegio dei Revisori dei Conti;
= il Comitato Scientifico;
= il Comitato per il Coordinamento Editoriale.
Tutte le predette cariche sono gratuite.
ASSEMBLEA
Art. 11
L’Assemblea è costituita dall’insieme di tutti i Soci aventi diritto al voto che siano in regola con il versamento della quota associativa.
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Centro per via telematica. La convocazione dell’Assemblea sarà fatta almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l’adunanza mediante avviso contenente l’ordine del giorno nonché il giorno, il luogo e
l’ora della convocazione decisi dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, preferibilmente nel Comune di Genova~
Il Presidente del Centro dirige l’andamento e la discussione dell’Assemblea. In sua assenza le funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. In assenza del Vice Presidente, da un altro consigliere presente all’Assemblea, scelto dal Presidente stesso.
In ogni caso il Presidente ha la facoltà di delegare un Socio come Presidente dell’Assemblea.
Il Segretario redige un sommario verbale dell’Assemblea che, sottoscritto dal Presidente, viene depositato in segreteria ed inserito in apposito registro.
Art. 12
L’Assemblea può essere convocata in sede ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno.
Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’assemblea ivi comprese qua le attinenti l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria:
= l’esame e la discussione dei problemi del Centro;
= la formulazione di proposte e le delibere in ordine all’indirizzo generale dell’attività associativa;
= l’approvazione dei bilanci e dei preventivi proposti dal Consiglio Direttivo;
= l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
= la sostituzione e la reintegrazione dei componenti, decaduti o dimissionari, del Consiglio Direttivo nonché 1’approvazione o la ratifica dei regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
– la deliberazione su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
= la convocazione con raccomandata a/r del socio espulso, entro due giorni dalla presentazione del ricorso da parte del socio espulso medesimo;
= le decisioni, in caso di scioglimento del Centro, relative alla destinazione dei fondi residui;
= la scelta della data dell’Assemblea successive in prime e seconde convocazione.
Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria:
= le modifiche dello Statuto;
= l’eventuale scioglimento dell’Associazione e la nomina di Liquidatori.
L’Assemblea Straordinaria può essere convocata su iniziativa del Presidente o per delibera del Consiglio direttivo o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci aventi diritto al voto ed in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti e delibera a maggioranza dei voti.
L’Assemblea straordinaria validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aderenti con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13
II Centro è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a nove nominati dall’Assemblea tra i soci.
Il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso del quinquennio si procede all’elezione del sostituto al momento dell’Assemblea generale.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio.
II Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno con convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente mediante avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno dieci giorni prima dell’adunanza (salvi i casi di urgenza almeno cinque giorni prima).
II Consiglio è convocato inoltre quando ne facciano richiesta uno o più Consiglieri in carica.
Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente.
II Consiglio validamente costituito con la presenza di almeno la metà e delibera a maggioranza dei Consiglieri in carica presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio.
II Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Vice Segretario e il Tesoriere che durano in carica almeno cinque anni e possono essere
rieletti.
Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria del Centro, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone il Centro per il
raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
A tale fine potrà provvedere alla redazione del Regolamento ed alle successive modifiche o integrazioni dello stesso, purché in conformità con lo Statuto.
II Consiglio deve redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, sulla base delle bozze predisposte dal Tesoriere .
I1 Consiglio determina l’ammontare delle quote associative minime da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l’ammontare di eventuali contributi da versare Una tantum nonché il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, al Comitato Esecutivo e al Segretario.
Art. 14
Al Consiglio Direttivo spetta:
= formulare il programma generale dell’attività del Centro,
= stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione, curare il sostegno e la divulgazione delle iniziative dell’Associazione;
= accogliere o respingere le domande di ammissione o di dimissione degli associati;
= adottare provvedimenti disciplinari e l’eventuale cessazione del rapporto con il Socio moroso;
= compilare il rendiconto contabile e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
= fissare la quota ordinaria di ammissione;
= stabilire eventuali quote suppletive facoltative;
= eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere ed il Segretario;
= nominare comitati o commissioni interne;
= gestire l’ordinaria amministrazione, assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati a professionisti, proporre all’Assemblea la stipula-
zione di convenzioni;
= aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria del Centro, sottoscrivere contratti per finanziamenti e per il buon funzionamento del Centro;
= redigere il regolamento al fine della gestione interna;
= sottoporre all’Assemblea straordinaria le modifiche allo Statuto;
= costituire un Comitato Scientifico e un Comitato per il
Coordinamento editoriale;
= esaminare e deliberare su tutte le proposte avanzate dai Soci; “`
= decidere dello scioglimento del Centro, che dovrà poi essere attuato dall’Assemblea;
= decidere sull’ammonizione, sospensione temporanea, espulsione e sostituzione di un componente del Consiglio Direttivo che dovrà poi essere approvata dall’Assemblea Ordinaria.
PRESIDENTE
Art. 15
II Presidente dirige il Centro, ne sorveglia e tutela l’attività.
Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
II Presidente esegue le deliberazioni dei Soci e del Consiglio
Direttivo e può esercitare autonomamente poteri di ordinaria amministrazione.
II Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale.
II Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
VICE PRESIDENTE
Art. 16
II Vice Presidente è 1’immediato collaboratore del Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento da parte di quest’ultimo.
TESORIERE
Art. 17
II Tesoriere cura la perfetta tenuta dei registri di amministrazione, la riscossione delle quote associative, riferisce al Consiglio Direttivo, ogniqualvolta ne sia fatta richiesta.
Sulla situazione di cassa, esegue i pagamenti nei limiti stabiliti dalle delibere del Consiglio Direttivo, svolge e pratiche relative ai soci morosi e ne fornisce l’elenco al Consiglio Direttivo, prepara il conto consuntivo e preventivo, cura l’inventario del patrimonio sociale e ha la firma sociale per le pratiche ammistrativo-contabili.
SEGRETARIO
Art 8
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo, ha in consegna l’archivio ed i registri del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, riceve ed istruisce le domande di ammissione, sottoscrive con il Presidente gli avvisi di convocazione per le assemblee e per le se-
dute del Consiglio Direttivo, cura e vaglia la corrispondenza ed attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
VICE SEGRETARIO
Art. 19
I1 Vice Segretario assiste o sostituisce il Segretario in caso di sua assenza.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 20
Se ritenuto opportuno o necessario o comunque se richiesto od imposto dalle competenti autorità, si costituir il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall’Assemblea, con la designazione del Presidente.
II Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile del Centro e ne riferisce all’Assemblea.
II Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica cinque anni ed i Revisori sono rieleggibili.
COMITATO SCIENTIFICO
Art. 21
II Comitato Scientifico ha il compito di stabilire le linee culturali in coerenza con le finalità del Centro, le scelte relative alle pubblicazioni scientifiche, alle attività congressuali, seminariali, alla diffusione di notizie, dati, documenti e studi attraverso strumenti informatici e/o cartacei.
COMITATO PER IL COORDINAMENTO EDITORIALE
Art. 22
I1 Comitato per il Coordinamento Editoriale cura l’attuazione (dà esecuzione) delle indicazioni del Comitato Scientifico reativamente alle pubblicazioni scientifiche in forma cartacea e/o digitale, cura il sito internet per la diffusione di notizie, dati, documenti e studi attraverso strumenti informatici
e/o cartacei.
ESERCIZIO
Art. 23
Gli esercizi del Centro si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. II Centro dovrà tenere i libri contabili eventualmente previsti dalla Legge e dovrà inoltre tenere una contabilità che registri le Somme ricevute e versate, indicando le operazioni svolte.
UTILI E AVANZI DI GESTIONE
Art. 24
E’ fatto divieto all’Ente di distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
DURATA E SCIOGLIMENTO
Art. 25
IL centro ha durata illimitata e potrà essere sciolto con deliberazione dell’Assemblea dei Soci a norma di legge.
In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina un Comitato per la liquidazione formato da 5 (cinque) Soci, di cui 3 (tre) fondatori e 2 (due) ordinari.
L’eventuale patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto ad opera dei Liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità ove possibile su indicazione dell’Assemblea sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
NORME TRANSITORIE
ART. 26
Al fine di avviare le procedure di costituzione del Centro, i soci fondatori eleggono i membri del Consiglio Direttivo.
II Consiglio Direttivo, costituito in commissione elettorale nella prima riunione provvede all’elezione del Presidente e delle altre cariche sociali e delle commissioni.